LA SANATORIA

I fondatori delle tantissime start up costituite con la procedura on line possono dormire sonni tranquilli, ad evitare gli ingenti danni che sarebbero derivati da un annullamento di tutti gli atti ci ha pensato la sanatoria relativa all’art. 39 septies del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, introdotto dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

COSTITUZIONI START UP. ART 39

L’articolo 39 septis, Disposizioni in materia di start up innovative e PMI innovative prevede:

Comma 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.

Comma 2. Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.

Comma 3. Il compenso per l’attività notarile riguardante gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. (Euro 600).

 

COSTITUZIONI POST SANATORIA

Per quanto riguarda gli atti successivi alla sanatoria, lo scenario risulta più complesso e articolato.
La norma ha anche disciplinato ciò che accade dopo la sua entrata in vigore stabilendo che “Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società, si applica la disciplina di cui all’art. 2480 del codice civile”.

Quindi con particolare riferimento alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto si dovrà ricorrere alle assemblee che prevedono verbale notarile. Ma la lettura e l’interpretazione del secondo comma in realtà annunciano alcune novità importanti delle quali si era già accennato, ovvero anticipare l’adozione di una piattaforma volta a consentire, anche solo in modalità telematica, la costituzione notarile di Srl e Srls.

Come anticipato, il decreto legislativo sulla nuova regolamentazione delle costituzioni startup online in forma di società a responsabilità limitata (srl) e semplificata (srls) andrà in esame alle Camere. Lo schema approvato dal Consiglio dei ministri prevede avrà la possibilità di ricevere in videoconferenza l’atto costitutivo di tali società per effettuare l’atto pubblico informatico tramite una piattaforma che consenta anche la sottoscrizione del documento con firma elettronica riconosciuta.

L’aspetto che suscita diversi dubbi, è che la procedura verrebbe affidata in esclusiva a una piattaforma del Consiglio nazionale del notariato (Cnn), che verificherà la firma digitale e riceverà i documenti presentati.

A cura di Fernando Del Rosso – Strategic Advisor e Ceo di Fare-impresa.it

Contattaci
WWW.FARE-IMPRESA.IT
Business Computing Innovation srl Sede Legale: Viale Pisa n. 45 Milano
Sede Sud Italia: Via E. Ruggiero 123 Caserta
E-mail: innova@fare-impresa.it;
Telefono: Tel. e Fax: 0287178916 – 0823.210474
SOCIAL: Whatsapp: 388 536706
Fb: https://www.facebook.com/fareimpresait

invita i tuoi amici a mettere mi piace su fare-impresa🎯https://www.facebook.com/fareimpresait/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *