transizione industriale

Fondo per il sostegno alla transizione industriale – MISE

Al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

A chi è rivolto?

Possono beneficiare degli interventi del Fondo per il sostegno alla transizione industriale

, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Dotazione finanziaria complessiva

Sono destinate risorse pari a euro 150.000.000,00.

I programmi di investimento di cui al presente articolo devono prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00.

Cosa finanzia?

Finalità dei progetti ammissibili:

  • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
  • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
  • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

I programmi di investimento di cui al presente articolo devono:

  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
  • essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
  • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento ai progetti per la formazione del personale, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Data apertura e chiusura sportello

Le date di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande non sono state ancora ufficializzate.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Contattaci se sei interessato al bando!

 

A cura di

Ciro Malatesta

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