Bonus Pos 2020: come richiederlo
Il “Bonus Pos” o ”Bonus Bancomat” è per gli esercenti un credito d’imposta introdotto dal Governo il primo luglio 2020 pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni svolte con carte prepagate, bancomat e carte di credito. Per i clienti, invece, a partire dal 1 Dicembre il Bonus Pos è un incentivo di 300 euro che gli italiani potranno spendere nei negozi se pagano con il bancomat. Le parole da mandare a memoria, sia per i negozianti che per i clienti, sono due: “pagamento tracciabile”.
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Il Governo intende il nuovo Bonus Pos come un altro strumento, dopo il tetto sull’uso del contante abbassato a 2000 euro, per ridurre l’impiego di denaro liquido. Promuovendo allo stesso l’uso delle carte di credito oltre agli altri sistemi di pagamento tracciabile, in modo da contrastare la piaga dell’evasione.
Bonus Pos 2020: come funziona per i clienti
In pratica, il conto di una spesa o una cena al ristorante si dovrebbero pagare con le carte o tramite app. A chi fa così lo Stato rimborsa una parte della spesa. L’ipotesi più accreditata al momento è di riconoscere il 10% della spesa fino a 3mila euro l’anno. In altre parole, chi spende fino a 3mila euro pagando con strumenti tracciabili, può arrivare a un bonus massimo annuale di 300 euro. In forma di rimborso ogni sei mesi sul conto corrente.
Bonus Pos 2020: come funziona per gli esercenti
Intanto, ma questo si sapeva già, il bonus si applica solo alle prestazioni e ai servizi resi ai consumatori dal 1° luglio 2020. I negozianti possono usufruire di un credito d’imposta . Gli operatori finanziari che trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati per il controllo del c.d. “bonus POS esercenti” avranno tempo fino al 20 novembre per inviare il report relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
L’invio potrà essere cumulativo e interessare anche i dati del mese di ottobre.
Sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la riposta n° 503 del 27 ottobre 2020.
L’agevolazione del Bonus Pos è stata introdotta con l’art. 22 del D.L 124/2019.
In particolare, al comma 1 è disposto che:
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici.
Il Bonus Pos è un’agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi , con ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro. Dunque, il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Bonus Pos 2020: come funziona il credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24: a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.
Inoltre, deve essere indicato anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta non è tassabile. Inoltre, la spettanza del credito d’imposta è automatica, da qui vi è la necessità di conoscere le transazioni elettroniche effettuate nel corso di ogni mese;
Bonus POS 2020, invio dati entro il 20 novembre: la risposta n° 505
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata antro il 20° giorno successivo al mese di riferimento. Dunque, la prima comunicazione afferente il mese di luglio andava effettuata entro il 20 agosto. Ma eccezionalmente gli operatori finanziari che trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati per il controllo del c.d. “bonus POS esercenti”, avranno tempo fino al 20 novembre per inviare il report relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020.
L’invio potrà essere cumulativo e interessare anche i dati del mese di ottobre.