Descrizione

L’intervento riguardante l’“Inserimento in mercati esteri”, rientra tra i gli obbiettivi per per incentivare e favorire lo sviluppo internazionale.

L’avviso è volto ad agevolare l’ingresso delle aziende nei nuovi mercati finanziando la realizzazione di strutture commerciali.

 

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le PMI, in forma singola o aggregata, MidCap e Grandi Aziende con sede legale in Italia che abbiano almeno 2 bilanci depositati relativo ad 2 esercizi completi.

Sono escluse dalle agevolazioni:

SEZIONE A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca tutte le attività

SEZIONE C – Attività manifatturiere – esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi 10.11 Produzione di

carne non di volatili e dei prodotti della macellazione – attività dei mattatoi) e 10.12 (Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione – attività dei mattatoi)

Entità e forma dell’agevolazione

Finanziamento massimo: € 4.000.000 (non superiore al 25% del fatturato medio dell’ultimo biennio);

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili.

Finanziamento minimo: € 50.000.

Quota di contributo a fondo perduto: fino ad un massimo del 25% della spesa ammessa.

Caratteristiche del finanziamento concesso:

Il disegno di legge di Bilancio 2022 incrementa di 1,5 miliardi di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo 394/1981 per la concessione di finanziamenti agevolati e di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la dotazione del Fondo previsto dall’art. 72 del decreto Cura Italia, per la concessione del contributo a fondo perduto.

Il primo riferimento normativo è al D.L. n. 251/1981 “Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane” con cui si dava alle imprese industriali, le cui esportazioni nell’anno precedente avevano raggiunto una quota superiore al 36 per cento del totale della produzione fatturata nello stesso periodo o che avevano incrementato le proprie esportazioni nell’ultimo biennio in misura superiore alla media nazionale del settore, precedenza all’ammissione ai benefici previsti dalle leggi sul finanziamento agevolato degli investimenti industriali limitatamente ai nuovi programmi di investimento.

Il secondo riferimento è al decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale all’art. 72 si dispone l’istituzione del Fondo per la promozione integrata.

Il secondo riferimento è al decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale all’art. 72 si dispone l’istituzione del Fondo per la promozione integrata.

Il fondo ha le seguenti finalità:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’ internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2000, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi del già citato art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 394/1981.

Attività finanziabili

I programmi di investimento per la realizzazione in mercati esteri di stabili strutture (fino a 3 uffici, uno showroom, un magazzino, un negozio, un corner e fino a 3 centri di assistenza post vendita) e relative attività promozionali destinati a beni e/o servizi prodotti in Italia, o comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.

L’apertura di tali strutture, risultante dal contratto di locazione/acquisto, non può essere antecedente i 12 mesi alla data di presentazione della richiesta di finanziamento

Il programma può essere realizzato tramite:

Ogni domanda può riguardare una singola iniziativa realizzata in un solo Paese di destinazione e due Paesi target per lo sviluppo nella stessa area geografica.

Spese ammissibili 

 

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A cura di

Ciro Malatesta

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