Cos’è una start up
Una start-up è una nuova azienda con un business model e un potenziale tale da potersi espandere velocemente. E’ un’organizzazione di recente creazione che mira a diventare una grande impresa con un business model scalabile e unico.
Le caratteristiche di una start-up sono:
- La temporaneità, poiché lo stato di start-up è iniziale e di passaggio
- Il metodo di sperimentazionedel modello di business e la strategia ottimale. Questa procedura richiede numerose prove nel mercato e aggiustamenti
- Il modello di business deve essere scalabile, ovvero deve permettere una crescita a larga scala.
La figura dell’Advisor
L’Advisor di Start up, è un designer strategico, che sin dalla costituzione definisce la struttura organizzativo ed economico ideale, attraverso la quale l’impresa può sfruttare al meglio il proprio business. Infatti la costituzione della Start up Innovativa è il risultato di un design societario che parte dalla verifica dei requisiti, la stesura dell’atto costitutivo, la stesura dello Statuto, del Patti Parasociali, del Verbale di Aumento Capitale Sociale con l’applicazione di clausole specifiche per gli investitori e lavoratori.
Inoltre, il design societario di costituzione e modifica della Start up deve tener conto della possibilità di partecipare al Crowdfunding ed a Spin off Universitari, prevedendo che:
- Il 5% della raccolta deve essere sottoscritto da investitori qualificati (3% se la società ha il bilancio certificato/ se consolidato da almeno 2 anni)
- Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Consob, lo statuto e atto costitutivo dell’emittente devono prevedere, per almeno 3 anni dalla conclusione dell’offerta, il diritto di recesso, o il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni (Nel caso in cui il socio di maggioranza ceda il proprio pacchetto azionario, la clausola consente ai soci di minoranza di vendere la propria quota alle stesse condizioni concordate con l’acquirente, sfruttando, dunque, la forza contrattuale del socio di maggioranza).
- Ai sensi del Regolamento, Allegato 3, bisogna prevedere l’Informativa per gli investitori.
- Si preveda la possibilità di diventare uno Spin Off Universitario prevedo diritti patrimoniali ed amministrativi in linea al Regolamento Universitario;
Come si costituisce una start up
La costituzione della Start up innovativa poteva avvenire senza il supporto del Notaio e direttamente in Camera di Commercio, fino al 31 marzo 2021 in Italia. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non più applicabili le procedure di costituzione con procedura on-line prevista dalle Camere di Commercio in attuazione degli articoli 24 e 25 del CAD (Codice dell’amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), allo stato non può più applicarsi, salvo nuove disposizioni.
La procedura online
Come accennato precedentemente, fino al 31.03.21 era possibile procedere alla costituzione anche senza il supporto del notaio, ma seguendo le disposizioni indicate negli articoli 24 e 25 del CAD.
Nella procedura online servivano i seguenti documenti:
- Documento di identità in originale;
- Codice Fiscale;
- Dispositivo di Firma Digitale;
- Eventuali altri documenti che verranno indicati dalla Camera di Commercio;
In Camera di Commercio venivano firmati digitalmente:
- L’atto e lo statuto della tua nuova impresa;
- La dichiarazione dei requisiti di startup;
- Eventuali altri allegati, in base alle caratteristiche della tua startup;
- L’eventuale incarico al funzionario camerale che si occuperà dell’invio della pratica;
- Il questionario per le verifiche antiriciclaggio;
Nulla cambia sul versante degli adempimenti successivi alla costituzione.
Dopo la costituzione, il commercialista supporta la Start up negli adempimenti obbligatori previsti l’art. 25 del D.L. n. 179/preparando le informazioni sul registro imprese e comunicare il mantenimento dei requisiti:
- Informazioni start up innovative sulla piattaforma registroimprese.it:
dopo l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, il legale rappresentante deve inserire delle ulteriori informazioni sulla piattaforma startup.registroimprese.it. - Mantenimento requisiti e aggiornamento informazioni al Registro Imprese:
il legale rappresentante entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento viene effettuato entro sette mesi, attesta il mantenimento del possesso dei requisiti depositando tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese tramite pratica telematica, previo deposito del bilancio d’esercizio.
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a cura di Fernando Del Rosso
Innovation Manager & Dottore Commercialista