Introduzione

Con l’articolo 4 e 5 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n.91 dal titolo “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” e convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 vengono istituite le zone Z.E.S. (Zone Economiche Speciali) ovvero territori dello Stato in cui le imprese possono beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Più nello specifico la definizione di zona ZES viene fornita dall’articolo 4 comma 2 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n.91:

“Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche’ presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione   alla   natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.”

Le ZONE ZES devono essere istituite. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate, rientranti all’art. 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico dove vengono specificate le caratteristiche dell’area identificata.

Le zone ZES sono le seguenti:

-Zes Campania;

-Zes Ionica interregionale Puglia – Basilicata;

-Zes Adriatica interregionale Puglia – Molise;

-Zes Sicilia Orientale;

-Zes Sicilia Occidentale;

-Zes Sardegna.

 

Agevolazione n.1

Con la Legge 30 dicembre 2020 n.178 (legge di bilancio 2021), articolo 1, commi 173-176 viene introdotta un’agevolazione a favore delle imprese che operano nelle zone zes.

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), l’imposta sul reddito (IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi – non si applica questa riduzione all’IRAP, dato che la normativa parla solo di imposta sul reddito. Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato:

  1. a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni a partire dall’anno in cui si presenta la domanda;
  2. b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Inoltre con la risposta a interpello n. 771 del 10 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’agevolazione in questione può essere applicata non solo alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa, ma anche ad imprese che già operano nelle zone ZES, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina.

 

Credito di imposta investimenti nel mezzogiorno

Con la legge di Bilancio 28 dicembre 2015 n.208, articolo 1, commi 98 – 108 viene istituito il credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno. Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

PERCENTUALI45% piccole e micro imprese;

35% medie imprese;

25% grandi imprese;

Per le imprese che operano in Abruzzo e in Molise:

30% piccole e micro imprese;

20% medie imprese;

10% grandi imprese;

 

LIMITI MASSIMALIIl credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento:

–         1,5 milioni di euro per le piccole imprese;

–         5 milioni di euro per le medie imprese;

–          15 milioni di euro per le grandi imprese,

AREE GEOGRAFICHECAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA, MOLISE, ABRUZZO, SARDEGNA
BENI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONITutti i beni che vengono classificati dall’impresa, a livello contabile, come impianti, macchinari, attrezzature
ARCO TEMPORALEInvestimenti effettuati entro il 31.12.2022

Con l’articolo 4 e 5 del Decreto Legge 20 giugno 2017 n.91, il credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno viene esteso alle zone ZES. In tale aree Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del credito d’imposta; l’unica differenza è il credito d’imposta è commisurato alla quota   del   costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Con il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, viene modificata la normativa sulle Zone ZES e anche la sua estensione al credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno. Nello specifico Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla normativa del credito d’imposta. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Con il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, viene nuovamente modificata la normativa sulle Zone ZES e automaticamente anche la sua estensione al credito d’imposta investimenti nel mezzo giorno. Nello specifico il credito d’imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili – anche acquistati mediante contratto di leasing finanziario – strumentali agli investimenti. Inoltre con la risposta n.332 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate,” …. Il credito di imposta ZES spetta per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili.”

Sintesi credito d’imposta investimenti nel mezzogiorno aree zes

PERCENTUALI45% piccole e micro imprese;

35% medie imprese;

25% grandi imprese;

Per le imprese che operano in Abruzzo e in Molise:

30% piccole e micro imprese;

20% medie imprese;

10% grandi imprese;

LIMITI MASSIMALIIl credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento per 100 milioni di euro.
AREE GEOGRAFICHEZes Abruzzo;

Zes Calabria;

Zes Campania;

Zes Ionica interregionale Puglia – Basilicata;

Zes Adriatica interregionale Puglia – Molise;

Zes Sicilia Orientale;

Zes Sicilia Occidentale;

Zes Sardegna.

BENI OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONITutti i beni che vengono classificati dall’impresa, a livello contabile, come impianti, macchinari, attrezzature.

L’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili – anche acquistati mediante contratto di leasing finanziario – strumentali agli investimenti.

ARCO TEMPORALEInvestimenti effettuati entro il 31.12.2022

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